Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La Soprintendenza, qualora ravvisi l'incompatibilità dell'intervento da realizzarsi con i valori paesaggistici salvaguardati, nello spirito di leale collaborazione, indica le soluzioni progettuali ed architettoniche da apportare la progetto affinché lo stesso risponda alle esigenze paesaggistiche.
5-ter. La Soprintendenza esprime il proprio parere esclusivamente su aspetti di carattere paesaggistico tesi a garantire la tutela del paesaggio»;
b) all'articolo 157, comma 1, la lettera f-bis) è abrogata;
c) all'articolo 167, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per i lavori realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica per i quali è ammissibile la sanatoria di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;»;
2) alla lettera c), dopo la parola: «straordinaria» sono inserite le seguenti: «e di ristrutturazione edilizia»;
d) all'articolo 181, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per i lavori realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica per i quali è ammissibile la sanatoria di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;»;
2) alla lettera c) dopo la parola: «straordinaria» sono inserite le seguenti: «e di ristrutturazione edilizia».