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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.032.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.032.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142:

    1) al comma 1, lettera f) le parole: «o regionali» sono soppresse;

    2) alle lettere a) e b) del comma 2, le parole: «A e B» sono sostituite dalle seguenti: «A, B, C (limitatamente alle aree di intervento oggetto di convenzioni edilizie e urbanistiche efficaci alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 ed F»;

   b) al comma 3 dell'articolo 143 le parole: «, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5» sono soppresse;

   c) i commi 4 e 5 dell'articolo 145 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
   5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, nell'ambito del quale provvede alla verifica di conformazione. Restano ferme comunque l'inderogabilità e la prevalenza delle previsioni del piano paesaggistico su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati a seguito del procedimento di conformazione e adeguamento.»;

   d) il comma 5 dell'articolo 146 è sostituito dal seguente:

   «5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente è reso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. All'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d) il parere del Soprintendente è reso nel rispetto di tali prescrizioni.»;

   e) all'articolo 167:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, relativamente a lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano comunque comportato:

   a) un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria complessiva fuori terra della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi;

   b) la realizzazione di una nuova costruzione con una volumetria complessiva fuori terra superiore ai mille metri cubi.»;

    2) al comma 5, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   f) all'articolo 181 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria complessiva fuori terra della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria complessiva fuori terra superiore ai mille metri cubi.»;

    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica.»;

    3) al comma 1-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

     3.1) alle parole: «Il proprietario» sono premesse le seguenti: «Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis,»;

     3.2) le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

     3.3) le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   g) all'articolo 183, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Nei casi di immobili soggetti a tutela in forza di provvedimento apposto in data successiva alle opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio non trovano applicazione le sanzioni previste dalla Parte Quarta del presente Codice. La legittimazione delle opere abusive ai fini urbanistico-edilizi è comunque subordinata alla verifica di compatibilità delle medesime con le disposizioni di tutela sopravvenute, eseguita dalla Soprintendenza competente per territorio entro 45 giorni dalla richiesta pervenuta tramite lo sportello unico del comune. Decorso inutilmente tale termine la compatibilità si intende verificata con esito positivo. L'acquisizione della predetta verifica di compatibilità può avvenire anche nell'ambito della conferenza di servizi in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale trova comunque applicazione il predetto termine di 45 giorni, in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 14-bis