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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.031.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.031.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009)

  1. I manufatti residenziali temporanei ubicati nei comuni della regione Abruzzo ricompresi nel cratere sismico 2009, come definito dalle disposizioni statali in materia, possono essere oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

   a) siano stati realizzati sulla base della normativa emergenziale emanata a livello statale e locale per fronteggiare il fabbisogno abitativo della popolazione a seguito degli eventi sismici del 2009, anche in difformità dalla predetta normativa;

   b) non siano stati stabilizzati in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29.

  2. La domanda per il rilascio del provvedimento di sanatoria è presentata al comune territorialmente competente dai proprietari dei manufatti di cui al comma 1 che risultino ultimati entro il periodo di vigenza della normativa emergenziale sulla base della quale sono stati realizzati.
  3. Ai fini delle disposizioni del comma 2, si intendono ultimati i manufatti nei quali siano stati eseguiti e completati la copertura, la muratura portante ed i tamponamenti esterni, gli intonaci, le finiture ed i servizi.
  4. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a richiedere il permesso di costruire nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
  5. Ai manufatti costruiti su aree sottoposte a vincolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 in quanto compatibili.
  6. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 hanno titolo, fermo quanto disposto al comma 11, a conseguire il provvedimento di sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se il manufatto è realizzato in conformità con la normativa emergenziale, e del doppio della medesima somma se il manufatto è realizzato in difformità con la normativa emergenziale.
  7. La somma dovuta a titolo di oblazione di cui al comma 6 è moltiplicata:

   a) per 1,2 se i manufatti abusivi hanno superficie complessiva superiore a 100 metri quadrati;

   b) per 2 se i manufatti abusivi hanno superficie complessiva superiore a 200 metri quadrati;

   c) per 3 se i manufatti abusivi hanno superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati.

  8. La domanda del titolo abilitativo in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta ai sensi dei commi 6 e 7, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
  9. Alla domanda devono essere allegati:

   a) una descrizione delle opere per le quali si chiede il provvedimento in sanatoria contenente tutti i riferimenti utili a determinarne le reali dimensioni e l'estensione dell'area di sedime;

   b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi.

  10. Quando l'opera abusiva supera i 350 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte dell'amministrazione comunale.
  11. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui ai commi 2 e 4, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ove dovuto.
  12. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
  13. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e quello di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.
  14. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, ivi incluse quelle che riguardano il procedimento, gli effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria e gli effetti del diniego di sanatoria.