stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.03.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Interventi in assenza di pianificazione attuativa ai sensi dell'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

  1. Gli interventi non preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono conformi alla disciplina urbanistica nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata e interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

   a) verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;

   b) rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

  2. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
  3. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente, attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le densità fondiarie, i rapporti tra destinazione d'uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l'esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell'ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
  2. Nelle more del perfezionamento dell'accordo di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative conseguenti all'accordo di cui al comma 1, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
  4. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.