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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.023.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica)

  1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della competente Direzione generale, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della competente Direzione generale, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, ovvero in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.
  2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e i Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità di cui al comma 1. Il medesimo Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati.
  3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi 1 e 2, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Le ordinanze di cui al presente comma sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Delle obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Alla nomina dei Commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.