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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.019.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.019.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento Fondo affitti e Fondo morosità incolpevole)

  1. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.