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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.016.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.016.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi)

  1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano esclusiva applicazione, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2. Le procedure di cui al comma 1 sono definite, in caso di vincolo paesaggistico relativo ed introdotto successivamente all'edificazione dell'immobile di cui si chiede la sanatoria, previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.