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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.013.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.013.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie)

  1. Il limite dei 750 metri cubi di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non si applica agli immobili aventi destinazione turistico-termale, purché l'opera nel suo complesso non ecceda i 3.000 metri cubi.

ident. 1.014.