stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.012.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.012.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che l'adozione preventiva di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata comunque denominata si rende necessaria esclusivamente qualora gli interventi si collochino in una zona non già adeguatamente urbanizzata. Nelle zone e per le fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi comunque denominati o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stato di adeguata urbanizzazione si presume. Resta ferma la competenza dei comuni a valutare espressamente ovvero a confermare lo stato di adeguata urbanizzazione del contesto secondo quanto più ampiamente stabilito nei propri strumenti urbanistici generali.