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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Interventi realizzati in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

  1. La deroga al requisito dell'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, disposta, anche tacitamente, mediante titoli abilitativi edilizi per interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, è considerata legittima e conforme alla disciplina urbanistica, nel rispetto della condizione di cui al comma 2, nei casi di:

   a) edificazione di nuovi immobili ricadenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;

   b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;

   c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata.

  2. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 1, nelle zone e per le fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi comunque denominati, lo stato di definizione e urbanizzazione degli ambiti nei quali si innestano gli interventi edilizi si presume.
  3. La legittimità e conformità alla disciplina urbanistica nei casi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al reperimento, anche mediante monetizzazione, delle dotazioni territoriali di servizi eventualmente richieste per l'intervento dagli strumenti urbanistici comunali.
  4. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
  5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, provvedono a identificare gli ambiti del proprio territorio in cui gli interventi edilizi potranno essere realizzati in virtù di titolo abilitativo edilizio in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in ragione della sussistenza di una struttura urbana già definita e urbanizzata, nonché delle eventuali ulteriori specifiche caratteristiche del proprio territorio.

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l'esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell'ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
  2. Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di totale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano portato o portino alla realizzazione di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché provvisti di titolo abilitativo edilizio e fermo restando il reperimento, anche mediante monetizzazione, delle dotazioni territoriali eventualmente richieste per l'intervento stesso dagli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
  4. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.

Art. 1-quater.
(Interpretazione autentica dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si interpretano nel senso e chiariscono che, in virtù del riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di prevedere, dovendo in ogni caso al contempo garantire un unitario e ordinato assetto del territorio, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero disposizioni che permettano agli strumenti urbanistici generali dei comuni di derogare o di non applicare, in relazione a interventi edilizi diretti e a interventi subordinati a previa pianificazione attuativa comunque denominata, una o più delle norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che tali disposizioni non incidano sulla competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse disposizioni del codice civile e alle disposizioni integrative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni derogatorie o volte alla disapplicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in conformità all'interpretazione autentica di cui al precedente periodo.