Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni provvedono alla regolarizzazione delle lottizzazioni realizzate prima della data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i terreni siano stati acquisiti mediante atto pubblico o successione, sia stata presentata istanza di sanatoria edilizia sui manufatti ivi insistenti e i relativi terreni rientrino nel Piano urbanistico comunale.