Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in attuazione di legge regionale, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abusi edilizi, numeri da 1 a 6».
b) al comma 27, alla lettera d), le parole: «dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono soppresse.