Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fascicolo del fabbricato)
1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del «Fascicolo del fabbricato», recante:
a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.