Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Revisione dei requisiti relativi alle altezze e alle dimensioni minime)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto emana un decreto per la revisione dell'altezza e della superficie minima degli ambienti da adibire a civile abitazione, al fine di consentire il recupero di superfici utili evitando un maggior consumo di suolo.