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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.86.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2024  [ apri ]
1.86.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,».

  Conseguentemente, alla lettera c):

   a) al numero 1), premettere il seguente: 01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6.».

   b) al numero 1), capoverso 1-bis, e ovunque ricorrono nel numero 1), sopprimere le parole: senza opere;

   c) al numero 1), capoverso 1-bis, e ovunque ricorrono nel numero 1), dopo le parole: specifiche condizioni aggiungere le seguenti: volte a salvaguardare esigenze di sicurezza, salute pubblica e decoro urbano;

   d) al numero 1), capoverso 1-quater:

    1) sopprimere il primo periodo;

    2) al secondo periodo, sostituire le parole: Il mutamento con le seguenti: Nelle ipotesi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso;

    3) sostituire il terzo periodo con il seguente: Resta fermo, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale, laddove rilevante, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria;

   e) al numero 1), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente: 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

   a) nelle ipotesi di cui comma 1, primo periodo, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

   b) nelle altre ipotesi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).

   f) sostituire il numero 2) con i seguenti:

    2) al comma 3, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.»;

    2.1) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «di un intero immobile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività».