Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3.1) dopo il comma 1-bis) è inserito il seguente: «1-ter) Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è attestato, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»