Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai procedimenti in materia di verifica di stato legittimo, assenza o difformità del permesso di costruire, mutamenti di destinazione d'uso e di accertamento di conformità ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi compresi i casi di casi di silenzio rifiuto non formalizzato. I procedimenti sulle medesime materie, conclusisi negativamente prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, possono essere rinnovati.