Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «È da intendersi ricompreso nella suddetta definizione qualsiasi intervento di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti anche antecedentemente all'entrata in vigore del presente testo unico e delle sue modifiche, purché non oggetto nel frattempo di interventi edilizi».