Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 41:
1) al comma 1, le parole: «In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'abuso»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
2-bis. «Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza».