Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora il potere di annullamento sia stato esercitato oltre il termine di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 90, nei confronti di terzi in buona fede che non abbiano partecipato al procedimento di rilascio del titolo.».