stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.3.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2024  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo la parola «sedime» sono aggiunte le seguenti: «purché nel medesimo lotto» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è interpretato nel senso che esso si applica agli interventi di nuova costruzione e non agli interventi di cui alla presente lettera».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 23, comma 01, lettera b), le parole: «in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto, è sempre possibile la legittima realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, di quelli di cui alla successiva lettera c), nonché degli interventi previsti dall'articolo 3, lettera d), anche tramite accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse, già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, tramite richiesta di permesso di costruire, da presentarsi entro il termine di 180 giorni, che dovrà essere rilasciato previa corresponsione degli oneri per legge dovuti».

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le opere di cui al presente articolo possono essere altresì realizzate con interventi diretti ove il titolo edilizio attesti la sussistenza delle urbanizzazioni primarie e con atto d'obbligo sia sottoscritto l'impegno a realizzare quota parte delle urbanizzazioni secondarie, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».