Al comma 1, lettera f), numero 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater) per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non si applicano i commi 1 e 1-bis della presente disposizione e sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 10 per cento delle misure progettuali.