Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, alinea, sopprimere la parola: singole.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Le tettoie, i porticati e le opere simili realizzati entro il 24 maggio 2024 nelle corti interne delle proprietà immobiliari private, non costituiscono violazione edilizia se contenuti entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 200 e i 300 metri quadrati;
d) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 150 e i 300 metri quadrati;
e) del 8 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 150 metri quadrati.