Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre con la seguente: Costituiscono.