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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.222.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2024  [ apri ]
1.222.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

  1-bis. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

   a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

   b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 500 metri quadrati;

   c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre con la seguente: Costituiscono.