Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Nell'ipotesi di fabbricati condominiali, il comma 2 trova applicazione anche in riferimento alle sole parti comuni, essendone consentita la regolarizzazione, ricorrendo i presupposti ivi indicati, anche separatamente dalle unità di proprietà individuale.»;.