Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 33, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica laddove il tecnico abilitato attesti che la difformità riscontrata, per tipologia e entità, non contrasti con le ragioni di tutela alla cui salvaguardia è apposto il vincolo; in tal caso, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 34»;.