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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.191.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2024  [ apri ]
1.191.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

  d-bis) all'articolo 31, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per gli immobili acquisiti ai sensi del presente articolo e per i quali sia stata assunta la determinazione di non demolizione secondo quanto disposto al comma 5, è data facoltà all'acquirente di presentare la domanda di sanatoria ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326 entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile, a condizione che il medesimo soggetto acquirente si impegni alla loro destinazione a finalità di edilizia sociale, entro diciotto mesi dal trasferimento. La destinazione d'uso ad edilizia sociale è oggetto di apposito atto d'obbligo, da trascrivere a norma di legge. La mancata realizzazione dell'intervento di trasformazione in edilizia sociale entro il termine determina la risoluzione del contratto di compravendita.».