Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 31, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica con efficacia retroattiva l'articolo 173 del codice penale. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi indicate al comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Conseguentemente,
all'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'ordine di rimessione in pristino di cui al presente articolo ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica con efficacia retroattiva l'articolo 173 del codice penale. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi indicate al comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».