Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Il recupero dei sottotetti, qualora previsto dalla legge regionale, è sempre consentito nell'ambito delle dimensioni dell'area di sedime dell'edificio esistente, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.».