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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.027.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2024  [ apri ]
1.027.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Snellimento delle procedure di definizione delle pratiche edilizie)

  1. Al fine di consentire la sollecita definizione delle istanze di natura edilizia, gli enti locali possono attivare la procedura di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 riguardante la verifica della modalità di gestione del relativo servizio pubblico, anche a fronte di strutturali carenze tecniche o nella consistenza dei propri organici.
  2. Nei casi in cui l'ente opti di affidare il servizio a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, l'atto di affidamento delimita l'ambito dei poteri amministrativi comunque conferiti, i quali possono comprendere anche l'adozione di atti provvedimentali rilevanti verso l'esterno, e determina i tempi di esecuzione e l'aggio spettante. L'affidamento può comportare anche funzioni e compiti esercitati dagli enti locali in base a norme statali o regionali che ne prevedono a loro favore il trasferimento, la delega o l'attribuzione. L'attività dei soggetti affidatari è svolta nel rispetto dei criteri stabiliti e delle direttive impartite dai responsabili di settore dell'ente locale. È fatta salvo il potere dell'ente di procedere all'annullamento degli atti ritenuti illegittimi ovvero alla loro correzione.