Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie)
1. Il limite dei 750 metri cubi di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non si applica agli immobili aventi destinazione commerciale-industriale, purché l'opera nel suo complesso non ecceda i 3.000 metri cubi.