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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.319.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.319.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), sostituire il comma 2 con il seguente: Al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1, su istanza dell'interessato, possono prevede la preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L):

   a) sostituire il comma 4 con il seguente: Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, trova applicazione da quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 36.;

   b) sostituire il comma 5 con il seguente: Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trova applicazione quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 36.;

   c) sostituire il comma 6 con il seguente: Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al doppio di quella prevista dall'articolo 16. Nei casi in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda l'oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.