Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Non costituiscono violazioni edilizie gli interventi eseguiti entro il 24 maggio 2024 su aree pertinenziali senza realizzazione di cubatura nella misura in cui la pianificazione urbanistica comunale permetteva la realizzazione di interventi di costruzione sottosuolo.