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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.219.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.219.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, le parole da: «non costituisce» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, anche nel caso in cui le misure di cui alle successive lettere a), b), c) e d) coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienico-sanitari, non costituisce né violazione edilizia, né paesaggistica in deroga alla voce A.31 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, se contenuto entro i limiti:

   a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

   b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

   c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

   d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f):

   a) al numero 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero del titolo che attesta lo stato legittimo di cui all'articolo 9-bis.

   b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1.1) al comma 2 le parole da: «costituiscono» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, salvo gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, costituiscono inoltre tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, inclusa la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.»;

   c) al numero 2), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

  2-bis. In caso di edifici costituiti da due o più unità immobiliari, le tolleranze costruttive di cui al presente articolo devono essere così verificate:

    1. per quanto afferente la cubatura, la superficie coperta, le altezze interne ed ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, con esclusione di quelli di cui alla successiva lettera b), si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1, riferite esclusivamente all'unità immobiliare oggetto di verifica;

    2. per quanto afferente il mancato rispetto dell'altezza esterna, dei distacchi e delle distanze, valutate per l'intero edificio, non costituisce né violazione edilizia, né paesaggistica in deroga alla voce A.31 dell'Allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, se contenute entro i limiti del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo;

    3. per quanto afferente inoltre le tolleranze esecutive, valgono le disposizioni di cui al precedente comma 2.;

   d) dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2.1 dopo il comma 2-bis) è inserito il seguente:

  «2-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:

   a) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;

   b) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.»;

   e) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «dichiarazione asseverata» sono aggiunte le seguenti: «da depositarsi presso gli sportelli unici edilizi (SUE) comunali o»;

   f) al numero 4) capoverso 3-bis), primo periodo, dopo le parole: Per le unità immobiliari aggiungere le seguenti: realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni;

   g) al medesimo numero 4), capoverso 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il tecnico incaricato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2 o l'attestazione circa il decorso dei termini rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione di avvenuto deposito.;

   h) al medesimo numero 4), sopprimere il capoverso 3-ter);

   i) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Gli interventi di cui all'articolo 34-bis, comma 1, comma 2-bis e comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti alla preventiva acquisizione del parere paesaggistico di cui al Titolo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  1-bis) Gli interventi di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.;

   l) al medesimo articolo 3, comma 2, sostituire le parole: commi 1-bis), 2-bis) con le seguenti: commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter.