stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.217.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.217.

  Al comma 1, lettera f), numero 1, premettere il seguente:

    01) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

   a) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per i primi 100 metri quadrati di superficie utile dell'unità immobiliare;

   b) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati dell'unità immobiliare;

   c) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati dell'unità immobiliare;

   d) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile dell'unità immobiliare superiore ai 500 metri quadrati».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1:

   a) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

   1-bis. Ai fini del computo della superficie utile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.;

   b) sopprimere il capoverso 1-ter.