Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso 1-quinquies aggiungere il seguente:
1-sexies. I cambi d'uso tra categorie omogenee sono sempre ammessi sia che comportino opere che in assenza di opere. È consentito il cambio di destinazione d'uso per le unità immobiliari ubicate ai piani non sopraelevati. Per gli immobili rurali il cambio della destinazione d'uso è consentito per i fabbricati ubicati nelle immediate vicinanze dell'immobile principale e a condizione che siano eseguite opere tali da realizzare un immobile in classe energetica tra la A e la B.