Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di attribuzioni dell'assemblea dei condomini)
1. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinarie e alle innovazioni, costituendo, se occorre, un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;».