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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.037.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.037.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di dare adeguata attuazione e coordinamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera A.27 dell'Allegato A, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «installazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle piazzole ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;»

   b) alla lettera B.26 dell'Allegato B sono inserite, in fine, le seguenti parole: «interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle piazzole, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva».

  2. I mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modificazioni, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, che siano dotati altresì di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili e che siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi, si intendono, a partire dall'anno 2025, esclusi dalla determinazione del valore catastale.
  3. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, si fa riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'allegato, tabella A, sezione 4.75 «Strutture ricettive», del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e alle relative planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente maggiorazione del 30 per cento del valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.