Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.