Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., aggiungere il seguente:
3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.