Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.