Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento ad immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2009 e ricadenti nei territori di comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non trovano comunque applicazione in tutti i casi in cui il contribuente, a qualsiasi titolo, abbia rinunciato o rinunci, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al contributo per la ricostruzione.