Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata relativamente agli edifici che dovessero risultare vulnerabili a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».