Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.