Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al primo periodo, è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.