Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative al mantenimento di mezzi, natanti e materiale sequestrato e alla loro eventuale successiva distruzione».