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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.2.in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1806

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2024  [ apri ]
1.2.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Nei casi in cui non è possibile procedere con la reimmissione, il materiale ittico sequestrato non più vivo viene venduto attraverso canali di commercializzazione in grado di assicurare i preventivi controlli sanitari e il relativo tracciamento. I proventi di tali vendite vengono destinati al finanziamento di campagne di ripopolamento attivo delle acque interne, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché delle pertinenti norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.