Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 7-bis con i seguenti:
7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) i soggetti ed organi indicati all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) gli agenti giurati volontari nominati ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
c) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189
7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere b) e c), svolgono le attività di vigilanza ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.