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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.11.in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1806

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2024  [ apri ]
1.11.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 7-bis con i seguenti:

  7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

   a) i soggetti ed organi indicati all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   b) gli agenti giurati volontari nominati ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

   c) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189

  7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere b) e c), svolgono le attività di vigilanza ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.