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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1.in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1806

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2024  [ apri ]
1.1.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1959, n. 125, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Fermo restando quanto previsto dal primo comma, al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni ed assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle regioni in materia di gestione delle attività di prelievo, il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca in acque interne si svolge nei rispettivi mercati all'ingrosso o nei centri di vendita all'asta nei territori ove queste strutture di commercializzazione sono presenti ed attive. Non è tuttavia consentita la vendita dei suddetti prodotti freschi durante i periodi in cui la pesca degli stessi, o una qualunque altra forma di prelievo debitamente autorizzata dalle autorità competenti, è comunque vietata secondo le disposizioni vigenti in materia nel corrispondente territorio regionale o in quelli con esso confinanti».