Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)
1. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.